Le cancellerie del Tribunale e/o del Giudice di Pace sono organi dell’ufficio del giudice che
hanno il compito di documentare le attività del processo, ricevere gli atti di parte, rilasciare
copie degli atti del processo, stendere i verbali delle udienze, inviare le comunicazioni e le
notificazioni, iscrivere la causa a ruolo e formare e conservare il fascicolo del processo.

La cancelleria può rilasciare copia di qualsiasi atto, documento o provvedimento depositato da un giudice del Tribunale. Il documento può essere rilasciato: in copia semplice o in copia autentica.

Chi può far richiesta degli atti di un processo? Le parti del processo stesso, i loro avvocati o chiunque ne abbia interesse.

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